Statuto

 

 

 


 

    STATUTO FEDERAZIONE

DEI CIRCOLI SARDI IN GERMANIA

 

Art. 1

Le associazioni di Emigrati Sardi di tutta la Germania che riconoscono, al di fuori e al di sopra di ogni convinzione partitica e religiosa, la validità dei valori degli ideali di indipendenza, di libertá, di giustizia e di pace che hanno animato il Risorgimento e la lotta di Liberazione nazionale, costituiscono la Federazione dei Circoli o Associazioni degli emigrati sardi in Germania.

Essa si mantiene fedele alla carta ed allo spirito della Costituzione della Repubblica italiana, rispettando al tempo stesso le leggi e le consuetudini del paese ospitante.

Art.2

La Federazione Nazionale ha sede nella località del Circolo che esprime il Presidente della Federazione.

Art. 3

Compiti

La Federazione nazionale ha il compito, nel rispetto delle singole autonomie, di coordinare tutte le attivitá dei Circoli o Associazioni e:

a) tutelare gli interessi e sostenere le aspirazioni e le legittime rivendicazioni dell' emigrazione sarda, nel quadro degli interessi piú generali dell'emigrazione e della classe lavoratrice italiana;

b) esaminare i problemi di interesse comune che insorgono negli stessi, al fine di avviarli a soluzione e di proporli, se opportuno agli organi dell'Amministrazione regionale e di altri organi locali statali;

c) di procedere, in riunioni periodiche, a quegli scambi di idee, notizie, informazioni sociali, e organizzative che possono rendere piú incisiva l'azione dei Circoli o Associazioni a tutela degli interessi degli emigrati;

d) rappresentare i Circoli dietro espressa delega degli stessi nei confronti degli organi della Regione Autonoma della Sardegna;

e) stabilire gli indirizzi generali per l'attivitá dei Circoli nei Congressi della Federazione;

f) fornire ai Circoli assistenza tecnico-amministrativa;

g) discutere ed esprimere pareri sui problemi culturali e politici che riguardano l'emigrazione; sostenere la candidatura dei propri iscritti nei consigli comunali, provinciali, regionali, Nazionali e in tutti gli altri cossessi dove possono venire rappresentati gli interessi della Federazione.

h) vigilare sul rispetto degli Statuti da parte dei Circoli aderenti;

i) favorire le iniziative volte a valorizzare la civiltà sarda, le sue espressioni culturali, linguistiche e tradizionali (la letteratura, l'arte, la musica, lo sport) ed ogni attivitá che miri ad arricchire il patrimonio storico archeologico, ambientale e paesaggistico della nostra Isola; favorire reti di Partenariato commerciale

e) coltivare e sviluppare i contatti con la Regione Sarda, con gli Enti locali, con lo Stato nel quale essi hanno sede, con organizzazioni politiche e sindacali democratiche, al fine di contribuire allo studio dei problemi che direttamente o indirettamente interessano il presente ed il futuro dell'emigrazione sarda col fine precipuo di arrestare l'esodo e nella prospettiva di facilitare il rientro.

Art. 4

I Circoli o Associazioni riconosciuti ai sensi della Legge Regionale 15 gennaio 1991, n.7 fanno parte della Federazione. La Federazione puó accettare Circoli che non abbiano ancora conseguito il riconoscimento da parte della Regione a norma della L.R. su citata.

Ai fini del presente Statuto deve ritenersi democratico il Circolo che dimostri nella sua costante attivitá il rispetto delle regole che riguardano la funzionalità reale degli organi espressi statutariamente, dove esista considerazione e spazio per le minoranze; dove siano bandite attivitá e atteggiamenti di carattere fascista e autoritari.

Deve considerarsi rappresentativo il Circolo che riunisce e raggruppa lavoratori sardi emigrati, che per la loro incidenza nella sfera di competenza del Circolo, possono determinare occasione di incontri e di esame dei problemi relativi alla loro condizione di emigrati.

A tal fine, deve presentare al Consiglio Nazionale della medesima apposita domanda firmata dal Presidente con allegato il verbale dell' assemblea del circolo dal quale si deduca la volontà della maggioranza dei soci ad associarsi alla Federazione ed a sottostare alle norme del suo Statuto.

I Circoli o Associazioni non riconosciuti dall'Amministrazione Regionale non hanno diritto di voto per quanto attiene ai benefici previsti dalla L.R..

I Circoli aderenti alla Federazione hanno uno Statuto Unitario, messo a disposizione dalla Federazione in lingua Tedesca e Italiana.

Lo Statuto in lingua Tedesca deve essere registrato nel Tribunale locale, reparto associazioni e Circoli.

I cambiamenti dello Statuto Unitario debbono venir esaminati ed approvati dal CDN della Federazione, ed hanno valore da tale data.

 

Lo Statuto Unitario della Federazione ( par.7.1.5 piano triennale per

l` emigrazione 2005-2007)  in`oltre specifica:

 

a) La Presidenza,il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica sino al Congresso successivo (ordinariamente ogni 3 anni);

I suoi membri non possono rinnovare le cariche per   non piu` di due mandati consecutivi.

b) Non possono esserci nomine o incarichi in capo alle stesse persone e/o componenti della stessa famiglia e il conferimento di incarichi retribuiti a componenti il proprio nucleo familiare,condizioni di incompatibilità tra parenti e affini, fino al 2° grado, in modo che sia esclusa la compresenza all’interno di un Organo, e in più organismi di governo e di controllo, nonché  tra la carica di membro del collegio dei probiviri e altra carica sociale;

c) Convocazione ordinaria del Consiglio Nazionale almeno due volte all’anno per l’approvazione del bilancio, del programma delle attività attinente ai contributi erogati dalla Regione e del consuntivo;

d) Tutti i rappresentanti della federazione devono garantire le  pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso alle cariche rappresentative e amministrative, nella composizione delle quali nessun genere può essere rappresentato in misura inferiore a 1/3;

e) Previsione di un equo procedimento disciplinare e sanzionatorio nei confronti di qualsiasi associato, con l’eventuale applicazione delle sanzioni di sospensione e/o allontanamento dal Circolo, con durata predeterminata e di entità proporzionata  all’infrazione, debitamente accertata da un apposito collegio di garanzia;

f)tutti i soci regolarmente iscritti e aventi i requisiti previsti dalla L.R. n. 7/1991 devono avere il diritto di presenziare e/o intervenire alle Assemblee, il diritto di partecipare alla elezione del direttivo e degli altri Organi, nonché il diritto di potersi candidare per far parte dei medesimi Organi, nel rispetto delle condizioni di incompatibilità indicate al precedente punto c.

g) I criteri oggettivi per l’ammissione e l’esclusione degli associati, che non debbono essere legati a elementi o valutazioni di natura discrezionale, nonché i loro diritti e obblighi.

h)E` vietato   ripartire tra gli associati, anche in forma indiretta, le risorse derivanti da fondi regionali o di altri soggetti pubblici e privati, salvo si tratti di compensi per attività lavorativa, regolata da apposito contratto, in favore del Circolo/Federazione. Rientrano, comunque, nel divieto di ripartizione i compensi di qualsiasi natura corrisposti a parenti e affini entro il 2° grado, a coniugi o altre persone conviventi dei componenti gli organi direttivi (direttivo/revisori-sindaci/probiviri).

Nello Statuto Unitario è ben specificato quali tesserate-i hanno diritto alla tessera ordinaria che regola il diritto di voto attivo e passivo

 Art.5

Organi

Sono organi della Federazione

a) il Congresso

b) la Presidenza

c) il Presidente

d) il Consiglio Nazionale

e) il Collegio dei Probiviri

f) il Collegio dei Sindaci

Art. 6

Il Congresso é il massimo organo deliberante a livello nazionale. Si riunisce ordinariamente ogni 3 anni e straordinariamente su richiesta motivata di almeno due terzi dei Circoli o Associazioni aderenti o su decisione del Consiglio Nazionale.

Il Congresso é composto dai delegati eletti direttamente dai Circoli o associazioni associate, nella misura di un delegato per ogni 25 iscritti o frazione pari o superiore a 25 e che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art.2 della Legge Regionale 15 gennaio 1991, n.7 e dai Presidenti dei Circoli o Associazioni.

Vi partecipano, con solo diritto di parola, i membri uscenti del Consiglio Nazionale, il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Sindaci, i Delegati alla Consulta in carica designati dalla Federazione.

Al Congresso dovrá essere invitata una rappresentanza del Fondo Sociale.

Art. 7

Il Congresso fissa l'indirizzo generale della Federazione a livello nazionale e si pronunzia sulla relazione dell'attivitá sociale e finanziaria che verrá presentata dal Consiglio Nazionale uscente.

Approva i bilanci preventivi e consuntivi di ciascun esercizio.

Provvede:

a) All' elezione del Consiglio dei Probiviri nella misura di tre componenti effettivi e di due riserve.

b) All' elezione del Collegio dei Revisori dei Conti nella misura di tre componenti effettivi e due riserve.

c) Qualora uno o piú componenti dei suddetti Collegi cessino dalle loro funzioni, perché dimissionari o per altra causa, il Consiglio Nazionale provvederá alla loro sostituzione con votazione del Consiglio Nazionale stesso.

Il Congresso puó apportare modifiche statutarie che non facciano venir meno i principi inviolabili di democraticità.

Le decisioni del Congresso vengono deliberate a maggioranza relativa, mentre le modifiche allo statuto debbono essere deliberate a maggioranza assoluta.

Art. 8

Il Congresso é convocato dal Presidente del Consiglio Nazionale o, in caso di impedimento, dall'ufficio di Presidenza, mediante avviso da inviare a ciascun Presidente di Circolo o Associazione almeno un mese prima della riunione e deve indicare la data, l'ora ed il luogo della prima e della eventuale seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno sul quale devesi discutere e deliberare. Qualora in prima convocazione non venga raggiunto il numero legale (metá piú uno degli aventi diritto) il Congresso potrá iniziare i suoi lavori in seconda convocazione purché sia trascorsa almeno un' ora da quella fissata per la prima convocazione; se presenti almeno un terzo dei delegati aventi diritto esso è deliberante validamente a maggioranza semplice dei voti dei Delegati presenti su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

La Presidenza del Congresso spetta di diritto al Presidente del Consiglio Nazionale in carica, e, in caso di assenza o impedimento del Presidente, dal componente del Consiglio Nazionale piú anziano di etá.

Qualora questi non possano o, comunque, non intendano esercitare tale funzione, il Congresso designerá il Presidente fra i presenti.

Sulle deliberazioni adottate dal Congresso dovrá redigersi apposito verbale a cura del Segretario, nominato appositamente dal Congresso, e sará controfirmato da entrambi. Copia dei verbali dovrá essere trasmessa ai Circoli ed alle Associazioni aderenti p.c. all'Assessorato del Lavoro della Regione Sardegna, al Fondo Sociale ed ai Presidenti delle Federazioni degli emigrati all' estero ed in Italia nonché alla Consulta Regionale dell' emigrazione.

Art. 9

Il Consiglio Nazionale é l'organo deliberante della Federazione. Esso é composto da membri di diritto e da membri elettivi.

Sono membri di diritto i Presidenti dei Circoli o Associazioni aderenti alla Federazione o i loro delegati, ed i componenti la Consulta in carica, designati dalla Federazione.

Sono membri elettivi i candidati proposti e votati nelle Assemblee dei soci dei Circoli e confermati in una votazione al Congresso in numero pari a piú 1 al numero dei Circoli aderenti alla Federazione.

Sono membri di diritto la Delegata delle donne, il Delegato dei giovani e fanno parte integrante a tutti gli effetti nella presidenza con tutti i diritti come gli altri membri della presidenza.

Il Consiglio Nazionale elegge nella sua prima riunione, da tenersi entro trenta giorni successivi al Congresso, tra i suoi componenti il Presidente della Federazione un Vice Presidente, un Segretario  un Vice Segretario, un Tesoriere, la delegata donne e il delegato giovani.

Presidente e Tesoriere dovranno venir espressi, preferibilmente, dallo stesso Circolo.

Tutte le attivitá svolte dai predetti organi nell'interesse della Federazione danno diritto esclusivamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Qualora uno o piú componenti cessino dalle loro funzioni perché dimissionari o non piú facenti parte del Direttivo del Circolo o Associazione che li ha eletti, o per altra causa, si provvederá alla loro sostituzione mediante nuove elezioni che ogni Circolo o Associazione interessata dovrá indire sollecitamente a tale scopo. Accertata la regolaritá degli atti di nomina, il nuovo eletto verrá immesso nella carica in occasione della prima riunione del Consiglio Nazionale successiva alla sua elezione

.I membri elettivi del Consiglio Nazionale che per tre volte consecutive sono assenti alle riunioni degli organi della Federazione, senza giustificato motivo, vengono considerati decaduti.

Il Consiglio Nazionale si riunisce su convocazione del Presidente e, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente mediante avviso con lettera ai componenti del Consiglio stesso, 15 giorni prima della data fissata, almeno due volte all'anno in riunione plenaria, e delibera su tutti i problemi dell'emigrazione a livello nazionale nell'ambito delle indicazioni del Congresso.

Inoltre si riunisce tutte le volte che situazioni particolari lo rendano necessario e puó essere convocato in seduta straordinaria su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti dello stesso.

Il Consiglio Nazionale delibera con la maggioranza dei suoi componenti in carica.

In caso di paritá prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni del Consiglio dovranno essere redatti appositi verbali.

Al Consiglio Nazionale spetta:

a) di curare il conseguimento dei fini statutari adottando le delibarazioni necessarie;

b) di deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

c) l'impegno di garantire l'attuazione dei deliberati congressuali;

d) di promuovere la costituzione di nuovi Circoli o Associazioni nelle località ove reputa opportuna la presenza di un sodalizio al servizio degli emigrati sardi e delibera in ordine all'accoglimento di domande di ammissione alla Federazione di cui all'art. 5 del presente Statuto;

e) di designare i componenti la Consulta regionale dell'emigrazione ai sensi della L.P. 15 gennaio 1991, n.7 e dei rappresentanti della Federazione in tutti gli organismi e negli enti dove tale rappresentanza sia richiesta;

f) di adoperarsi, laddove sia possibile, perche' avvenga la fusione di piú Circoli o Associazioni esistenti nella stessa località, zona o circoscrizione;

g) di adoperarsi per la composizione delle eventuali controversie che dovessero insorgere nei Circoli o Associazioni associati e che dovessero rivelarsi insanabili con la mediazione interna;

h) di decidere sull'ammissibilitá alla Federazione dei Circoli o Associazioni che ne fanno domanda;

i) di esprimere ogni anno su richiesta della Consulta regionale dell'emigrazione o dell'Amministrazione regionale del 'Fondo Sociale", il giudizio motivato sull'attivitá dei Circoli o Associazioni aderenti sul precedente esercizio e sulla opportunitá di mantenere o meno, e in quale misura, il finanziamento regionale e di proporre eventuali maggiorazioni;

l) di ratificare le decisioni del Collegio dei Probiviri, sulla proposta di sospensione, da inoltrare all'Amministrazione regionale, o sulla esclusione dalla Federazione di quei circoli o Associazioni che compromettono o comunque discretino il nome della comunitá sarda o danneggino con il loro comportamento gli interessi generali della Federazione e svolgano attivitá disgregatoria o diano luogo, con il loro comportamento, a tensioni insanabili fra i sardi, o ad atti che sono contrari agli scopi fissati dalla Federazione e dalle norme statutarie o che comunque dimostrino di non svolgere una attivitá adeguata alle necessità degli emigrati.

Prima dell'adozione di un qualsiasi provvedimento, dovranno essere formulati specifici addebiti ai Circoli o Associazioni interessate che hanno 15 giorni di tempo per presentare eventuali controdeduzioni;

m) di sostenere insieme alle altre Federazioni Sarde una maggiore unitá del mondo degli emigrati;

n) di ricercare la giusta collocazione politica della Federazione in tutti gli Organismi dell'Emigrazione Italiana e Internazionale.

Delle decisioni che la Federazione adotterá in proposito, dovrá essere redatta apposita delibera motivata dal Consiglio Nazionale da notificare tempestivamente alla Consulta regionale dell'emigrazione ed all'amministrazione del Fondo Sociale.

Art. 10

Il Presidente del Consiglio Nazionale ha la rappresentanza legale della Federazione di fronte a terzi, sia in giudizio che in sede amministrativa.

Esso per quanto attiene all' attivita amministrativa dovrá avvalersi della collaborazione dei componenti del Consiglio Nazionale, i quali potranno delegare al Presidente l'esecuzione dei singoli atti.

Il Presidente, a sua volta, sentito il Consiglio Nazionale, potrá delegare il Vicepresidente per il compito di singoli atti.

Il Presidente convoca e presiede il Congresso ed il Consiglio Nazionale ed ha la firma per tutti gli atti che possano far assumere impegni alla Federazione e prende i provvedimenti d'urgenza che sottoporrá alla prima seduta del Consiglio Nazionale per la ratifica.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni vicarie vengono assunte dal Vice Presidente con le conseguenti responsabilità.

Delle obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione risponde la Federazione stessa con il fondo comune ed, inoltre, personalmente e solidalmente tutte le persone che hanno agito in nome e per conto della medesima.

Art. 11

Compiti del Comitato di Presidenza.

Il Comitato di Presidenza ha il compito, oltre che di affiancare il Presidente nella gestione della Federazione, di dare esecuzione ai deliberati ed agli indirizzi del Consiglio Nazionale.

Il Comitato di Presidenza, con propria decisione, puó chiamare a partecipare alle sue riunioni, con pari facoltá e diritti degli altri membri, uno o piú componenti del Consiglio Nazionale per assolvere a particolari compiti occasionali o permanenti.

 

Art. 12

Compiti della Segreteria sono:

a) sbrigare tutte le pratiche inerenti al funzionamento della Federazione;

b) assicurare i necessari contatti tra le Associazioni aderenti, con le Federazioni Sarde in Europa, con gli Enti e le organizzazioni degli emigrati e con l'Amministrazione regionale (Fondo Sociale ed Assessorato del Lavoro).

Art. 13

Il Collegio dei Probiviri, composto secondo quanto previsto dall'art. 8, dura in carica tre anni e nomina nella prima riunione un Presidente.

Il Collegio esprime un parere in merito a quanto previsto all'art. 10, lettera 1.

Art. 14

Il Collegio dei Sindaci, che é composto secondo quanto previsto all'art. 8, dura in carica tre anni.

I suoi compiti sono quelli di svolgere regolari controlli di cassa, almeno due volte all'anno, e di presentare il resoconto nel Congresso e nelle riunioni del Consiglio Nazionale.

Art. 15

I componenti della Consulta vengono eletti secondo le modalità previste dall'art.27 della Legge Regionale 15 gennaio 1991 n:7.

Il Collegio della Consulta dura in carica finquando non decade la legislatura regionale.

Il suo compito é di rappresentare la Federazione nella Consulta regionale dell'emigrazione sarda portando avanti le eventuali proposte da essa elaborate in coerenza con la linea politica espressa dal Congresso.

I suoi componenti vengono eletti dal Consiglio Nazionale e sono rieleggibili. La sostituzione di uno dei due membri eletti deve avvenire con apposito ordine del giorno in sede di convocazione del Consiglio Nazionale.

 Art. 16

La Federazione avrá un proprio bilancio ed una amministrazione autonoma per il suo funzionamento.

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Nazionale il bilancio consuntivo e quello preventivo per il successivo esercizio.

Il patrimonio della Federazione é costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo, ovunque dislocati e dalle donazioni, finanziamenti e contributi che potranno pervenire da Enti pubblici e privati.

Art. 17

Le entrate della Federazione sono costituite da:

a) contributi del Fondo Sociale della Regione Sarda e da altri organi della Regione stessa;

b) contributi dei Circoli o Associazioni aderenti;

c) eventuali contributi da altri organi dello Stato italiano o dello Stato ove ha sede la Federazione;

d) da contributi o donazioni volontarie da parte di privati

Le entrate devono essere registrate in apposito registro di cassa, che sará tenuto a cura del Tesoriere. Ogni entrata dovrá essere versata sul conto corrente bancario o postale della Federazione.

Art. 18

I prelevamenti di fondi per il pagamento delle spese attinenti all'attivitá della Federazione debbono essere effettuati con firma congiunta del Tesoriere e del Presidente della Federazione.

Art. 19

1) Dalla data di entrata in vigore della Legge Regionale 15 gennaio 91 n.7, é attribuita alla Federazione la proprietà degli arredi e delle attrezzature acquistate con contributi del Fondo Sociale in forza di precedenti disposizioni di legge.

2) Gli arredi e le attrezzature acquistati con i contributi previsti dalla legge su menzionata non possono essere alienati prima di cinque anni alla data di acquisto.

3) In caso di scioglimento della Federazione i beni costituenti il fondo comune verranno divisi fra tutti i Circoli o Associazioni associati in relazione al numero degli aderenti ad ogni Circolo.

Il Congresso, opportunamente convocato, provvederá alla nomina di uno o piú liquidatori determinandone i poteri ed i criteri di decisione del fondo comune ed informandone l'amministrazione del Fondo Sociale.

Le operazioni di liquidazione dovranno essere portate a termine entro sei mesi a decorrere dalla deliberazione di scioglimento della Federazione; i liquidatori riferiranno sul progetto di divisione ai presidenti dei Circolo o Associazioni associati e nel contempo convocheranno il Congresso per l'approvazione dello stesso progetto.

Art. 20

Circoli aderenti alla Federazione che non rispettano i fini espressi nel presente statuto e danneggiano con azioni o delibere irrispettose ed offensive, queste ultime espresse su carta intestata dell'Associazione, lo spirito confederativo e dialettico della Federazione e degradano o denigrano intenzionalmente i dirigenti della Federazione, con accuse non ancora sentenziate dagli organi statutari, possono venir sospesi dalla Federazione con decisione espressa dal Consiglio dei probiviri per i periodi da 1 a 3 ( uno a tre ) anni, come da art.9 lett.l.

 Contro tale decisione puó venir fatto ricorso scritto al Consiglio Nazionale entro 30 ( trenta ) giorni dalla data del recapito della decisione del Collegio dei Probiviri.

Il Consiglio Nazionale esaminerá la decisione nella sua successiva riunione, informandone preventivamente per iscritto tutti i Circoli ed inserendo il punto all'ordine del giorno almeno 15 (quindici) giorni prima della sua convocazione.

Contro la decisione del Consiglio Nazionale potrá presentarsi ricorso al Congresso della Federazione tramite lettera raccomandata almeno 30 (trenta) giorni prima della sua ordinaria o straordinaria convocazione.

Art. 21

Per quanto non espressamente previsto nei seguente Statuto si fa riferimento al Codice Civile italiano ed alle leggi dell'associazionismo vigenti in Germania, nonché i regolamenti interni della Federazione sottoposti all'approvazione del Congresso.

Il presente Statuto é stato approvato dal Congresso della Federazione (momento costitutivo) tenutosi ad Oberhausen in data 22 maggio 1993 ed integrato dal I Congresso tenutosi ad Oberhausen in data 04/05 dicembre 1993 .

Aggiuntive e modifiche nel III Congresso tenutosi a Monaco in data 22/23 giugno 2002.

Aggiuntive e modifiche nel  IV Congresso tenutosi a Colonia in data 11 Novembre 2006.

Aggiuntive e modifiche  nella  riunione del Comitato Nazionale tenutasi a OBERHAUSEN  il 03.Marzo.2007.

 

E` fatto obbligo ai Circoli o Associazioni aderenti di osservarlo e rispettarlo in tutte le sue parti a partire da questa ultima data.

 

OBERHAUSEN , li 03.Marzo 2007

 

 

IL SEGRETARIO : .Domenico Canu

IL PRESIDENTE : Gianni Manca

Monaco di Baviera,li 22/23 giugno 2002 (Ultimo Congresso di Federazione)

  Comitato Direttivo - Vorstand           Indirizzo - Adresse         Statuto - Satzung                       Attualita` - Aktuelles                Contato - Kontakt-Links-Indirizzi               Moduli - Dokument       Storia-Geschichrte                                       

  Home  pagina principale